Ad
aprile via libera all'obbligo all'uso del giubbotto catarifrangente
Da aprile il famoso
indumento fluorescente sarà obbligatorio in tutta Italia. La legge in realtà
non rende obbligatorio il giubbotto su tutte le auto (come avviene invece per il
triangolo), ma stabilisce che qualsiasi operazione di emergenza intorno all'auto
vada effettuata con il famoso giacchino. Così l'eventuale contravvenzione
scatterebbe solo se si è colti "in flagranza". Un obbligo indiretto,
quindi, ma sempre un obbligo. Attenzione: se un automobilista viene investito
nei pressi della sua auto senza indossare il giubbotto catarifrangente,
l'assicurazione non pagherà. Questa è l'unica certezza dell'operazione
"giubbotti". Mancano invece statistiche certe su quanti automobilisti
vengono investiti mentre stanno cambiando una gomma, su quanti incidenti si
potrebbero evitare con questa norma, sui benefici indiretti legati alla maggiore
visibilità dei pedoni intorno ad auto ferme. Il giubbotto dovrebbe costare
circa 10 euro. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha infatti
emanato il decreto con le indicazioni per i dispositivi di protezione
individuale dei conducenti delle autovetture. I giubbotti e le bretelle dovranno
essere conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza descritti nel
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. E i fabbricanti dovranno essere in
grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformità CE
anche l'attestato di conformità. Che deve essere valutata mediante l'esame per
la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato
certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale è fabbricato
in conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme
armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di
riferimento è la UNI EN 471.
Il
testo integrale del decreto sui giubbotti catarifrangenti
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 30 dicembre 2003. Caratteristiche
tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità
che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia,
ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma
9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 [1] , convertito in legge 1° agosto
2003, n. 241;
Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con
il segnale mobile di pericolo;
Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente
di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un
giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità le cui
caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle
legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione
individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di
segnalazione ad alta visibilità;
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli
utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità
al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:
Articolo 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità di cui
all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione
individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio
CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione
di conformità CE, l'attestato di conformità, valutata mediante l'esame per la
certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica
che un modello di dispositivo di protezione individuale è fabbricato in
conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la
norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma
armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 10.
Articolo 2.
2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli
utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilità devono essere
realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai
materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN
471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o
equivalenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro, Lunardi
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